STATUTO
ARTICOLO 1
E' costituita l'Associazione Italo Americana di Napoli "American Studies Center".
Essa ha sede in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n.36. L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro; è pertanto tassativamente esclusa la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione se non imposte dalla legge.
L'Associazione Italo - Americana di Napoli "American Studies Center" si propone di rafforzare le relazioni di amicizia tra i popoli degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, con particolare riferimento al Mezzogiorno di cui Napoli è l'espressione rappresentativa della vita economica, culturale e sociale, essa intende operare per una migliore conoscenza del Mezzogiorno d'Italia e di Napoli negli Stati Uniti d'America e rispettivamente di tutti gli aspetti della vita Nord Americana nell'Italia Meridionale ed Napoli.
A tal fine l'Associazione:
• coopera con altre similari associazioni aventi sede in Italia e negli Stati Uniti d'America;
• facilita i contatti fra i cittadini Americani residenti a Napoli, oppure di passaggio, con gli ambienti più rappresentativi della Città;
• organizza convegni, celebrazioni, conferenze, mostre, corsi, concerti, proiezioni, ed altre manifestazioni culturali tramite le strutture del suo American Studies Center attivo in Napoli da oltre 35 anni;
• crea e favorisce pubblicazioni, studi e scambi di docenti e studenti fra i due Paesi;
• promuove visite collettive di persone appartenenti al mondo della cultura, dell'economia e della vita sociale nei due Paesi, al fine di acquisire una migliore diretta reciproca conoscenza;
• costituisce comitati di esperti per coordinare attività volte allo studio ed incremento delle relazioni, culturali, sociali ed economiche tra gli Stati uniti d'America ed il Mezzogiorno d'Italia.
ARTICOLO 2
L'Associazione è costituita da soci persone fisiche che possono essere citta¬dini italiani ed americani, residenti in Italia, e persone giuridiche e società, enti ed associazioni con sede in Italia. Per l'ammissione dei soci è richiesta la domanda dell'interessato o del suo legale rappresentante sottoscritta per presentazione da due soci.
Sull'ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione all'unanimità con voto segreto.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministra¬zione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
OMISSIS
ARTICOLO 3
I soci contribuiscono al finanziamento dell'Associazione con il versamento anticipato di una quota annua che verrà stabilita al momento della predispo-sizione del bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione per cia¬scuna categoria di associati.
Tali quote potranno essere variate di anno in anno dal Consiglio di Ammini-strazione.
La quota associativa è intrasferibile e non è rivalutabile.
ARTICOLO 4
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 5
L'Assemblea è costituita dai soci maggiori di età in regola con i pagamenti della quota annua.
Ogni associato, anche eventualmente "temporaneo", ha diritto ad un voto qualunque sia il valore dei conferimenti da lui eventualmente effettuati nei confronti dell'Associazione. In particolare, pertanto, ogni associato ha il di¬ritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei re¬golamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'Assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio di Amministrazione e tre Revisori dei Conti; di questi ultimi, uno sarà da essi nominato Presidente; delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto, approva ogni anno il Bilancio Preventivo e Consuntivo e la Relazione del Consiglio di Ammini¬strazione; delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla pro¬clamazione e la revoca degli Ospiti d'Onore. Potranno essere proclamati Ospiti d'Onore coloro che hanno acquisito particolari benemerenze verso l'Associazione.
L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria quando lo deli¬beri il Consiglio di Amministrazione, oppure lo richieda un terzo degli asso¬ciati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione di avvi¬so nella Sede e nella Segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data e l'ora della prima convocazione, nonché l'indicazione dell'ora e del giorno della seconda con¬vocazione.
OMISSIS
ARTICOLO 8
Il Consiglio di Amministrazione deve essere a carattere binazionale; è com¬posto da non meno di quattro membri e da non più di ventuno, eletti tra i so¬ci, per la durata di quattro anni, dall'Assemblea che ne fissa il numero (che dovrà essere sempre dispari). In riconoscimento delle benemerenze della Confederazione degli Stati Uniti d'America nei confronti dell'Associazione, ai membri designati dell'Assemblea si aggiungerà, con eguali poteri, il Console Generale USA a Napoli o persona da lui designata.
ARTICOLO 9
Il Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea nomina a maggioranza il Presidente dell'Associazione e ove lo ritenga opportuno da uno a tre Vice Presidenti (a seconda del numero dei componenti del Consiglio).
In caso di vacanza di posti di Consigliere, il Consiglio ha la facoltà di completarsi per cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea.
ARTICOLO 10
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori speciali per deter¬minati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 11
Il Consiglio di Amministrazione è investito deì più ampi poteri e facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli che siano per legge o per statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.
OMISSIS